SVOLGIMENTO INCARICO DI RSPP
Svolgimento incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) in particolare svolgimento attività previste dall’art 33 del D.Lgs.81/08
Art. 33. – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita’ degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita’ aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche’ alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e’ utilizzato dal datore di lavoro.
SISTEMI GESTIONE
Implementazione di sistemi/modelli di gestione e organizzazione della sicurezza idonei e con efficacia esimente della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Argomenti/procedure/attività gestite del SGSL
- Datore di lavoro (DdL), dirigente, preposto
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
- Medico competente (MC) e sorveglianza sanitaria
- Squadra di emergenza
- Valutazione dei rischi
- Gestione delle situazioni di pericolo, infortuni e incidenti
- Piano di emergenza
- Dispositivi di protezione individuale
- Informazione e formazione
- Manutenzione
- Gestione lavori in appalto
- Identificazione degli obblighi legislativi o di altra natura
- Audit interni, non conformità, azioni correttive, preventive
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Riesame del SGSL
- Riunione periodica
Rischio chimico
Il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio chimico all’interno della propria azienda, al fine di identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro esposti a tale rischio e determinare i provvedimenti da attuare per eliminare tale rischio.
Tale valutazione viene eseguita in due passi; una valutazione preliminare nella quale, tramite l’analisi delle schede di sicurezza dei prodotti, le quantità utilizzate, le modalità di utilizzo, vengono identificati i possibili prodotti in grado di costituire rischio chimico; la valutazione vera e propria attraverso la misurazione eseguita mediante campionamenti e relativo confronto coi valori limite di esposizione.
La valutazione deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla norma UNI EN 689/97 e la linea guida della Regione Piemonte.
La valutazione del rischio chimico, deve essere programmata ed effettuata ad opportuni intervalli di tempo oppure ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale nelle lavorazioni.
Rumore

Il datore di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs.81/08 deve provvedere alla valutazione del rischio rumore all’interno della propria azienda, al fine di identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo e determinare i provvedimenti da attuare per eliminare tale rischio.
I rilevamenti fonometrici dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla UNI 8432:2008 e con fonometri integratori conformi alle norme IEC 651 gruppo 1 e IEC 804 gruppo 1.
La valutazione del rischio rumore, deve essere programmata ed effettuata ad opportuni intervalli di tempo oppure ogni qualvolta vi è mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto.
Vibrazioni e scuotimenti

Il datore di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs.81/08 deve provvedere alla valutazione del rischio vibrazioni e scuotimenti, al fine di identificare i lavoratori esposti a tale rischio.
La strumentazione deve essere conforme alla UNI EN ISO 5349-1:2004 e UNI EN ISO 5349-2:2004.
La valutazione del rischio vibrazioni e scuotimenti, deve essere programmata ed effettuata ad opportuni intervalli di tempo oppure ogni qualvolta vi è mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rischio.
Antincendio

La recente normativa antincendio impone alle aziende l’attuazione di misure preventive e protettive quali.
- valutazione del rischio incendio (D.Lgs. 81/08 e DM 10.03.98)
- stesura del piano di emergenza ed evacuazione (D.Lgs. 81/08 e DM 10.03.98)
- richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi per I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie ritenute più pericolose (attività elencate nel DM 16/02/82).
La PROSYSTEM ENGINEERING S.r.l. è specializzata in:
- Sicurezza antincendio
- Stesura di Piani di emergenza ai sensi del D.M. 10.03.98
- Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10.03.98
- Preparazione documentazione richiesta per rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) secondo il D.M. 16/02/82 (modulistica, elaborati grafici, relazione tecnica, progetto)